In Italia, negli ultimi decenni, la popolazione di lupo è cresciuta e ha colonizzato molte aree da cui era ormai assente. In alcune zone, soprattutto dove la zootecnia estensiva è più diffusa, il conflitto è cresciuto e la maggiore frequenza di incontri e avvistamenti anche in contesti maggiormente antropizzati hanno alimentato un allarme sociale, trasformato poi in pressione politica per ‘fare di più’ e ‘più in fretta’. È in questo contesto che è stato spinto e ottenuto il declassamento della specie, già avvenuto a livello europeo, nonostante le contrarietà e le perplessità espresse da una parte rilevante del mondo tecnico-scientifico e nonostante strumenti di gestione fossero già disponibili anche nel regime di protezione rigorosa.
Il lupo ‘declassato’ però non è diventato una specie cacciabile: diventa gestibile attraverso lo strumento del “controllo numerico” previsto dalla normativa italiana. In pratica, la rimozione tramite abbattimento o la cattura di individui deve essere motivata e deve restare coerente con l’obiettivo di conservazione richiesto dalla Direttiva Habitat europea e dalla legislazione del nostro Paese. Le quote di cui si è parlato tanto vanno quindi intese come il numero massimo di prelievi possibili: non come un obiettivo da raggiungere. Gli abbattimenti possono essere effettuati solo per risolvere situazioni particolarmente critiche e solo dopo aver adottato, in via preliminare, metodi alternativi previsti dalla norma e aver verificato che non siano stati efficaci.
Che cosa si intende per “declassamento”
Con “declassamento” si intende un cambio di inquadramento giuridico legato alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat: tutela habitat e specie in UE) e al suo recepimento in Italia tramite il DPR 357/1997 (atto con cui si adotta la Direttiva Habitat nel nostro Paese). In termini pratici, a livello UE il lupo passa dal regime di tutela più rigoroso (Allegato IV) a un regime che consente misure di gestione (Allegato V). I vincoli però restano: il controllo numerico deve avere dei motivi, ed è necessario il mantenimento della popolazione della specie in uno stato di conservazione favorevole.
Il lupo non è diventato una specie cacciabile
Anche dopo il recepimento del declassamento, il lupo, ai sensi della Direttiva Habitat e del nostro decreto attuativo, resta una specie protetta. Nel nostro Paese, inoltre, la Legge 157/1992 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio) continua a classificare il lupo come “specie particolarmente protetta”. Il lupo non rientra tra le specie cacciabili, non è corretto quindi parlare di prelievo venatorio. Sarà possibile il prelievo in controllo, solo se necessario. In pratica, salvo modifiche della legge nazionale, l’asticella non si abbassa: anche nel nuovo quadro, la gestione tramite abbattimenti o catture non può trasformarsi in una pratica generalizzata, mentre resta un’eccezione motivata, documentata e controllata, affidata a personale autorizzato e con passaggi di valutazione tecnico-scientifica obbligati, in particolare l’art. 19 che norma l’uso del controllo numerico prevede il parere di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), seppur non vincolante, per i piani di controllo che potranno proporre le Regioni e Province Autonome.
Che cosa cambia nella pratica?
Prima del declassamento, nel regime di “protezione rigorosa”, era comunque possibile prendere in considerazione interventi sulla specie, fino anche alla rimozione attraverso catture e abbattimenti. Si trattava però di soluzioni eccezionali: avrebbero dovuto avvenire in deroga ai divieti previsti dalla norma e richiedevano l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, sulla base di un parere di ISPRA. In pratica, la procedura prevedeva che ISPRA valutasse, per quello specifico caso, la presenza delle tre condizioni richieste dalla Direttiva Habitat: (1) un motivo valido; (2) l’inefficacia dimostrata di metodi alternativi che non comportassero la rimozione di individui; (3) la garanzia che l’intervento non avrebbe compromesso la conservazione della popolazione. Anche allora il parere ISPRA non era “vincolante” in senso stretto; tuttavia, proprio perché rappresenta una valutazione tecnico-scientifica richiesta dal quadro normativo, è un passaggio a cui le Amministrazioni, con buona probabilità, continueranno a fare riferimento e ad attenersi.
Con il declassamento, il baricentro si è spostato verso le Regioni, escludendo il Ministero ma mantenendo un ruolo rilevante per ISPRA. Spetta infatti a ogni Regione/Provincia autonoma definire i criteri per il ricorso al controllo numerico della specie sul proprio territorio, attraverso piani di controllo che dovranno sempre essere valutati da ISPRA: l’avvio dell’attività deve avvenire per validi motivi e dopo che metodi preventivi siano risultati insufficienti. Il Ministero non avrà più il ruolo di autorizzare le rimozioni: questo potrà rendere la gestione più rapida nel rispondere a reali esigenze
Quote di abbattimento: un tetto massimo, non un obiettivo da raggiungere.
Nell’attuale quadro normativo (Legge 131/2025, “Legge Montagna”), il Ministero mantiene un ruolo chiave e importante: ogni anno definisce, con un decreto, quote/tassi massimi di rimozione per ciascuna Regione/Provincia autonoma in modo da non incidere sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione. Le quote devono quindi essere intese come un limite che non deve essere superato: uno strumento forse più utile a preservare la popolazione italiana nel nuovo quadro di maggior autonomia delle singole Regioni, piuttosto che una norma che legalizza la caccia al lupo, come erroneamente interpretato da alcuni mezzi stampa e soprattutto da alcune categorie di portatori d’interesse.
Proprio per questo le quote vanno lette come un “guardrail” di conservazione, non come un obiettivo di rimozione. Sono lontane dall’idea di ridurre le densità in modo generalizzato. L’eventuale rimozione può avere senso per risolvere situazioni particolari e per periodi limitati (più o meno lunghi), mentre lo sforzo verso strumenti e pratiche di prevenzione deve continuare con l’obiettivo di raggiungere una coabitazione più serena nel lungo periodo.
Quello che viene definito ogni anno è una percentuale di individui che si potrebbero rimuovere. Il numero massimo, quindi, è vincolato alla stima della popolazione presente e sottintende che alla gestione si affianchi il monitoraggio della dinamica della popolazione e degli effetti delle rimozioni sulla conservazione: quanti individui ci sono ? Sono aumentati o diminuiti rispetto alla precedente indagine?
In assenza di dati di monitoraggio aggiornati, per questo primo anno di attuazione, il “tetto massimo” di abbattimenti è stato basato sulla stima nazionale 2020–2021 (Monitoraggio Nazionale sul lupo) e ripartito tra le diverse Amministrazioni. La definizione del tetto massimo deriva da una valutazione tecnico-scientifica condotta da ISPRA su richiesta del Ministero dell’Ambiente: utilizzando l’unica stima oggi disponibile a scala di popolazione. ISPRA ha ritenuto di adottare per tutte le Regioni un tasso massimo prelevabile cautelativo e uniforme pari al 5%, da cui derivano i 160 lupi rimovibili, se necessario, nel 2026.
Che cos’è un “piano di controllo”
Detto in modo semplice: è la “scatola degli attrezzi” con cui una Regione/Provincia autonoma stabilisce come intervenire quando l’impatto della specie sull’uomo è grave. La norma dà priorità alle misure meno incisive: la rimozione di individui dalla natura può arrivare solo come ultimo rimedio. Un piano di controllo dovrebbe definire che cosa si intende per “danno grave”, quali misure di prevenzione vanno attuate per prime e in quali condizioni si può considerare che la prevenzione non sia stata efficace. Deve inoltre indicare quali dati servono per documentare i casi (sia la gravità dell’impatto, sia l’inefficacia delle misure adottate), chi può intervenire (personale autorizzato e formato), con quali responsabilità, e quali informazioni raccogliere per valutare se gli interventi hanno funzionato davvero. In questo schema, ISPRA mantiene un ruolo tecnico fondamentale nell’espressione del parere sui piani di controllo regionali.
Ad oggi molte Regioni/Province autonome non hanno ancora un piano di controllo pronto. In questo scenario, è plausibile che, almeno nella fase iniziale, e sino a che Regioni e Province autonome non avranno un piano pronto e valutato da ISPRA, eventuali interventi continueranno ad essere richiesti e valutati caso per caso, con istruttorie specifiche che dovranno essere solide e ben documentate.
| Regione/Prov. Autonoma | N. massimo di lupi prelevabili per il 2026 |
|---|---|
| Abruzzo | 9 |
| Basilicata | 9 |
| Bolzano | 2 |
| Calabria | 11 |
| Campania | 10 |
| Emilia-Romagna | 15 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 |
| Lazio | 15 |
| Liguria | 4 |
| Lombardia | 2 |
| Marche | 8 |
| Molise | 4 |
| Piemonte | 16 |
| Puglia | 12 |
| Toscana | 22 |
| Trento | 5 |
| Umbria | 8 |
| Valle d'Aosta | 3 |
| Veneto | 4 |
| Totale Italia | 160 |
Un piano nazionale servirebbe a rafforzare un concetto chiave: la gestione del lupo in Italia non può essere impostata come se ogni Regione/Provincia autonoma avesse una “popolazione” separata. Il lupo si muove, si disperde e forma branchi attraversando confini amministrativi; per questo le valutazioni e gli obiettivi dovrebbero essere definiti a scala nazionale, considerando la popolazione nel suo complesso. Il Piano rappresenterebbe il documento in cui questo principio viene trasformato in azioni coerenti: guiderebbe le Regioni verso obiettivi comuni, nella realizzazione di monitoraggi e raccolte dati standardizzate e comparabili; potrebbe definire standard minimi e condivisi di prevenzione; individuare azioni nazionali per la gestione dell’ibridazione e della mortalità; stabilire protocolli comuni per la gestione delle situazioni di allarme sociale, sempre più frequenti, e procedure decisionali omogenee.
In assenza di un piano nazionale, la variabilità tra Regioni e Province autonome può facilmente diventare imprevedibile e generare ulteriore sfiducia da parte delle Comunità e in ultima analisi aumentare il conflitto.
Quando si potrà ricorrere alla rimozione?
Per ora la rimozione di uno o più lupi resta l’ultima opzione dentro un percorso graduale di gestione della specie e dei conflitti con le attività umane. Con “rimozione” si intende la sottrazione dell’animale dalla natura e può avvenire mettendo l’individuo in cattività oppure tramite il suo abbattimento.
Nei casi legati alla sicurezza pubblica, soprattutto quando ci sono elementi che indicano un rischio elevato e immediato di aggressioni o ferimenti a persone, la rimozione può diventare una misura da attuare tempestivamente, sempre sulla base di criteri documentati e verificabili.
Quando la presenza in contesti abitati non è più un passaggio occasionale ma diventa ripetuta e problematica (frequentazione stabile di paesi e periferie, permanenza ricorrente in prossimità di case), soprattutto se c’è un’evoluzione verso comportamenti di confidenza (avvicinamenti intenzionali e ripetuti alle persone a distanza ravvicinata, indicativamente sotto i 30 metri) o se compaiono episodi che aumentano rischio e conflitto, come predazioni su cani/gatti in prossimità di case o all’interno dei centri abitati. In questi casi la logica resta quella “a piramide”: prima si eliminano gli attrattivi e si eliminano le cause (cibo accessibile, rifiuti, abitudini che premiano la presenza del lupo), poi si attivano interventi di dissuasione e, se necessario, misure più incisive: la traslocazione in un’area remota con l’adozione di strumenti che permettano il monitoraggio dell’individuo; se tutto questo non interrompe il comportamento, la rimozione può essere contemplata come ultima ratio.
Secondo scenario: danni alla zootecnia. Si entra nel perimetro di intervento quando il problema è serio e dimostrabile e quando la prevenzione è stata adottata in modo adeguato, cioè con strumenti riconosciuti efficaci e applicati correttamente.
Nella proposta ISPRA, il primo passo è individuare ogni anno le aree “hot spot”, dove i danni risultano ricorrenti. Questa individuazione avviene sulla base di criteri nazionali costruiti usando i dati raccolti su circa un decennio e applicati agli eventi di danno del biennio più recente. ISPRA propone inoltre di considerare “grave” una sequenza di due predazioni che colpisce la stessa azienda nell’arco di un mese, tenendo conto che, nell’insieme dei casi analizzati relativi ad un decennio e riguardanti tutto il territorio nazionale, il ripetersi di una predazione sulla stessa azienda è risultata un’evenienza molto contenuta, e sequenze con più ripetizioni sono risultate ancora più rare.
In questo impianto, sia la definizione delle aree hot spot, sia il verificarsi di una prima predazione presso un’azienda possono rappresentare strumenti utili a circoscrivere e indirizzare lo sforzo delle Amministrazioni nel migliorare o introdurre l’uso della prevenzione.
Estratto da PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L’IDENTIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI LUPI URBANI E CONFIDENTI sviluppato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in collaborazione con l’Istituto di Ecologia Applicata (IEA), coordinatore del progetto LIFE WILD WOLF TABELLA 2. COMPORTAMENTI DEL LUPO ORDINATI SECONDO UN GRADIENTE CRESCENTE DI ABITUAZIONE (ALL’UOMO E AL SUO AMBIENTE) – CONFIDENZA VERSO L’UOMO – POTENZIALE PERICOLOSITÀ E SUGGERIMENTI GESTIONALI.
Perché servirebbero dati aggiornati sulla specie?
Qualunque gestione seria poggia su un presupposto semplice: sapere che cosa stai gestendo, quanti individui ci sono, dove sono presenti con densità maggiori e come stanno cambiando nel tempo. Questo vale anche quando si ragiona di prelievi annuali che non vadano ad incidere sulla conservazione della popolazione. In questa fase di modifica del quadro normativo, in cui presumibilmente si avvierà anche una gestione della popolazione che contempli anche l’introduzione di un prelievo legale, un monitoraggio robusto diventa ancora più centrale, perché è ciò che rende verificabili le scelte e correggibili gli effetti nel tempo.
Il monitoraggio delle consistenze tuttavia non risulta sufficiente, l’urgenza è forse ancora più forte per quel che riguarda alcune variabili che incidono sulla dinamica e sulla conservazione della popolazione, quali la prevalenza dell’ibridazione (quanti dei lupi contati sono in realtà ibridi?) e l’entità delle varie forme di mortalità naturale e causata dall’uomo incidono sulla popolazione (quanti dei lupi contati moriranno per queste cause e dovrebbero pertanto sottrarsi dalle quote del prelievo legale?).
L’ibridazione lupo–cane di origine antropogenica non è una questione accademica: è un fenomeno causato dall’uomo (non naturale) che introduce nella popolazione selvatica geni domestici, con il rischio di ridurne l’adattamento all’ambiente in cui si è evoluta. Conoscere l’entità di questa componente è fondamentale anche dal punto di vista gestionale: serve a capire quale sia l’effettiva dimensione della popolazione selvatica pura e quindi a valutare in modo corretto la sostenibilità di eventuali tassi di prelievo legale. Ma c’è un aspetto ancora più critico: la presenza di ibridi, soprattutto quelli più recenti (nati dall’incrocio diretto tra lupo e cane o da reincroci di ibridi di prima e seconda generazione con lupo), rappresenta di per sé un rischio per la conservazione della popolazione selvatica. Più questa componente aumenta, più cresce la probabilità di una diffusione continua del genoma canino all’interno della popolazione di lupi. Per questo una gestione coerente con l’obiettivo di conservazione richiede un monitoraggio costante che non sia solo demografico, ma anche genetico, con indagini ripetute nel tempo per interpretare correttamente i trend e orientare eventuali azioni.
La seconda variabile è la mortalità: non solo “quanta”, ma soprattutto quali cause la determinano, in particolare quelle di origine antropica (su cui è possibile intervenire per ridurle), e come cambiano nel tempo. Ogni eventuale rimozione, infatti, si somma a una mortalità già in atto, che dovrebbe quindi essere conosciuta e monitorata. Anche qui tassi e numeri massimi, per essere davvero sostenibili con l’obiettivo di conservazione, dovrebbero prevedere un sistema di sorveglianza che aggiorna i dati, misura gli effetti e consente di intervenire in modo adattativo (aggiustando o fermando le misure quando serve).
Conclusioni
In questo articolo abbiamo provato a fare chiarezza sul quadro normativo relativo al lupo in Italia “ad oggi” (metà febbraio 2026) e su che cosa questo può significare, concretamente, in termini di possibili azioni sulla specie nel nostro Paese. Va però detto che il contesto legislativo potrebbe ancora cambiare: il riassetto è in corso e non è affatto detto che si fermi qui. Anche l’attuazione concreta è in evoluzione: lo schema di decreto sui tassi/quote massime annuali risulta ancora nel percorso istituzionale (Conferenza Stato-Regioni).
Proprio per questo abbiamo voluto fare ordine, sia per chiarire che il cambio di inquadramento non rappresenta di per sé un pericolo automatico per la conservazione del lupo – perché restano vincoli e obiettivi di tutela – sia per evidenziare che qualsiasi scelta credibile richiede prima di tutto un quadro chiaro, ripetuto nel tempo, basato su dati: senza monitoraggio costante e comparabile si rischia di “gestire” alla cieca.
Emerge poi un aspetto molto pratico: alle Regioni servono risorse per rendere davvero operativo questo impianto, a partire dall’individuazione e dalla formazione del personale che dovrebbe gestire eventuali interventi. Accanto a questo, un investimento decisivo dovrebbe riguardare l’informazione ai cittadini: costruire consapevolezza e promuovere comportamenti che riducano rischi e conflitto è una condizione indispensabile per una convivenza possibile, a prescindere dall’esistenza dello strumento della rimozione. Questo significa anche agire sui principali fattori che aumentano la probabilità di presenza vicino alle case o favoriscono comportamenti poco tollerabili: corretta gestione di rifiuti e scarti organici, riduzione delle risorse alimentari accessibili, attenzione agli smaltimenti in ambito zootecnico (per esempio placente, aborti e capi morti), e gestione delle condizioni che attirano carnivori e fauna “opportunista” in prossimità dei centri abitati, come l’alta disponibilità di prede facili (per esempio cinghiali e nutrie in ambito urbano). In sintesi: la prevenzione passa anche dal territorio e dalle abitudini, non solo dall’emergenza.
In questo quadro, “gestire” non significa solo decidere se e quando intervenire su singoli individui. Significa anche ridurre le pressioni che aumentano il rischio e indeboliscono la conservazione: la cattiva gestione dei cani (vagantismo, cani padronali lasciati liberi, mancato controllo riproduttivo), che può alimentare l’ibridazione e quindi l’erosione del patrimonio genetico del lupo; e l’illegalità, a partire dal bracconaggio, che va intercettato e punito con continuità. Senza questo lavoro di base, qualsiasi strumento gestionale rischia di diventare una scorciatoia che non risolve le cause.
Infine, nel nostro Paese appare fondamentale favorire un approccio laico, non ideologico, da parte di tutti – enti, cittadini e associazioni – accettando che, nei casi davvero critici e ben documentati (che restano eccezioni), possano essere previsti strumenti che includono anche la sottrazione dalla natura di alcuni individui. La norma, infatti, prevede che a questa soluzione si arrivi con gradualità, in relazione alla gravità dell’impatto sull’uomo e alla mancanza di alternative efficaci: non è una scorciatoia, ma l’ultima ratio dentro un percorso proporzionato e verificabile. È un compromesso difficile, ma necessario, se vogliamo davvero conservare questa specie e prendercene cura in modo responsabile.
Ribadiamo quindi quanto sia centrale una corretta informazione, capace di sostenere una consapevolezza reale: condizione imprescindibile per una coabitazione più serena e responsabile tra uomo e lupo, senza cadere né nel lupo “cattivo” delle fiabe, né nel lupo idealizzato di un immaginario opposto. I conflitti esistono e non vanno negati: vanno ridotti e resi più tollerabili, prima di tutto prevenendo le cause che li alimentano e, nei pochi casi davvero critici e ben documentati, intervenendo in modo mirato e proporzionato, come ultima ratio. Allo stesso tempo, il lupo resta una specie di grande importanza ecologica: dove è presente contribuisce a mantenere ecosistemi più funzionanti e dinamiche naturali più complete. Per questo conservarlo non è un “lusso” né un atto simbolico: è un dovere di tutti noi. Farlo bene oggi – con dati, competenze, prevenzione e scelte verificabili – significa lasciare alle generazioni future un patrimonio naturale più integro e una coabitazione più serena, non un problema amplificato da scorciatoie, illegalità e improvvisazioni.
NORME: mappa rapida per orientarsi
Livello europeo
Convenzione di Berna (cornice del Consiglio d’Europa): è il trattato che inquadra le specie in diversi regimi di tutela (appendici). Per il lupo, la modifica entra in vigore dal 7 marzo 2025 e comporta il passaggio da “strettamente protetto” (Appendice II) a “protetto” (Appendice III).
Livello UE
Direttiva Habitat 92/43/CEE: resta la base giuridica centrale per specie e habitat nell’Unione europea. La modifica europea che allinea il regime del lupo al nuovo quadro della Convenzione di Berna è avvenuta con una direttiva “mirata” (Direttiva (UE) 2025/1237), adottata nel 2025: a livello UE il lupo passa dal regime “strictly protected” a “protected”, con più flessibilità gestionale per gli Stati membri ma sempre nel vincolo del mantenimento di uno stato di conservazione favorevole.
Nota importante: anche con il nuovo status, gli Stati membri devono garantire lo stato di conservazione favorevole e possono mantenere livelli di tutela più stringenti nella normativa nazionale.
Articoli utili della Direttiva Habitat che fanno da vincolo tecnico:
- Art. 1: definizioni (in paticolare “stato di conservazione” e “stato di conservazione favorevole”
- Art. 2: obiettivo generale (mantenere/ristabilire lo stato di conservazione favorevole).
- Art. 11: monitoraggio/sorveglianza dello stato di conservazione.
- Art. 14: possibilità di prelievo e sfruttamento delle popolazioni di specie in allegato V, purché siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
- Art.15: divieto di mezzi non selettivi che possono causare la scomparsa locale o gravi perturbazioni delle popolazioni.
- Art. 17: report periodico degli Stati membri basato sui risultati del monitoraggio.
Livello nazionale DPR 357/1997: è l’atto di recepimento della Direttiva Habitat nell’ordinamento italiano, con allegati che distinguono i diversi regimi.
Atto di aggiornamento: decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 6 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2026, che modifica gli allegati D ed E del DPR 357/1997 spostando Canis lupus dall’allegato D all’allegato E.
Legge 157/1992: qui è necessario il chiarimento per evitare l’equivoco “declassamento = caccia”. Anche con il nuovo inquadramento UE/recepimento nazionale, salvo modifiche della 157/92 il lupo resta “specie particolarmente protetta” e non entra automaticamente nella caccia ordinaria.
• Art. 2: specie particolarmente protette (base per dire “non è specie cacciabile”).
• Art. 18: specie cacciabili (serve per chiarire, per esclusione, cosa rientra nella caccia ordinaria).
• Art. 19: introduce il controllo numerico della fauna selvatica (“piani di controllo”): strumento eccezionale; non è attività venatoria; richiede motivazioni, metodi, criteri, sicurezza e verifica degli effetti, e prevede il parere ISPRA.
Dove si collocano “piani di controllo”, “pareri di ISPRA” e “quote” nella pratica
Piano di controllo (art. 19 L. 157/92): atto regionale/di Provincia autonoma che deve chiarire almeno obiettivi (meglio se misurabili), area e durata, criteri di attivazione, metodi, gradualità e selettività, soggetti attuatori, sicurezza, monitoraggio degli effetti e criteri di stop/correzione. Il parere tecnico di ISPRA è il passaggio che àncora il piano a una valutazione tecnico-scientifica e rende più difficile (non impossibile, ma più difficile) una gestione “a slogan”.
Quote massime annuali (decreto montagna): essendo stabiliti dal Ministero per tutte le Regioni/Province Autonome rimangono presumibilmente legati alla scala della popolazione; vanno letti come limiti superiori entro cui si può considerare il ricorso ad una rimozione, sempre a fronte del rispetto di alcune condizioni. . Non sono un obiettivo da raggiungere e non si applicano “in automatico”: hanno senso solo se agganciati a motivazione tecnica, prioritaria prevenzione, gradualità e verifica degli effetti tramite monitoraggio.
Quadro tecnico-scientifico (dato che incide sulle scelte, ma NON è “norma”)
Ibridazione lupo–cane: alcuni lavori recenti, tra cui lo studio di Rita Lorenzini su lupi rinvenuti morti nell’Italia peninsulare (2020–2024), riportano una quota elevata di ibridi, così come definiti prima. Il risultato deriva dal ritrovamento di carcasse, presumibilmente quindi si tratta di individui più “vicini” all’uomo ed è quindi possibile che il risultato rappresenti una sovrastima. Il risultato che sia era invece ottenuto con l’indagine nazionale indicava un tasso di ibridazione medio del 12%. Questo rappresentava il valore medio tra 13 aree d’indagine distribuite sull’intero stivale. L’indagine era stata, realizzata tramite la raccolta di feci, e il risultato per quel che riguarda l’ibridazione rappresenta presumibilmente una sottostima perché la raccolta dei campioni fu realizzata maggiormente in aree più naturali per massimizzare la probabilità di contattare lupi. Questi risultati ci informano ad oggi di quanto sia necessario un approfondimento per arrivare ad una corretta valutazione di un fenomeno che senz’altro appare rilevante, per lo meno in alcune aree del Paese.
Link Utili:
- Convenzione di Berna
- Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
- UCN-SSC Large Carnivore Initiative for Europe Dichiarazione sulla proposta di declassamento del lupo ai sensi della Convenzione di Berna e della direttiva Habitat dell’UE
- Lettera aperta di 75 ONG sulla protezione del Lupo.
- Legge 12 settembre 2025, n. 131 (“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” – GU n.218/2025).
- Decreto MASE 6 novembre 2025 (pubblicato in GU 21 gennaio 2026) su modifiche agli allegati del DPR 357/1997 e inquadramento del lupo.
- Legge 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- ISPRA Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti
- ISPRA Stima della distribuzione e consistenza del lupo a scala nazionale 2020/2021
- Relazione tecnica a cura dell’Università di Torino (UNITO) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) LA
- POPOLAZIONE DI LUPO NELLE REGIONI ALPINE ITALIANE 2023/2024
- La mortalità del lupo (Canis lupus) in Italia nel periodo 2019-2023
-
La situazione del lupo (Canis Lupus) nell’Unione Europea: un’analisi approfondita
- Prove genetiche rivelano un’ampia ibridazione tra lupo e cane nell’Italia peninsulare: avvertimenti contro una gestione inefficace
- Francia: Piano nazionale sui lupi e l’allevamento del bestiame


